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Il 23 dicembre il Miur ha diramato la circolare n. 93 con le indicazioni per la presentazione delle domande di iscrizione, per l'anno scolastico 2006/2007, alle scuole dell'infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. Il 25 gennaio scade il termine per presentare le istanze.
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e
della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
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Circolare ministeriale n. 93 del 23 dicembre
2005 prot. n. 2471/Dip./Segr.
Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle classi delle
scuole di ogni ordine e grado relative all'anno scolastico 2006/2007
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Nel quadro delle attività propedeutiche all'inizio
dell'anno scolastico, le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e alle classi
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado costituiscono un
adempimento di fondamentale importanza, alla cui puntuale e corretta definizione
si legano la configurazione ed il regolare assetto delle platee scolastiche,
nonché l'efficace organizzazione e funzionamento dei relativi servizi.
Tale adempimento, per la sua complessità, coinvolge una
molteplicità di soggetti, livelli istituzionali, organi ed espressioni
rappresentative di interessi diffusi, a vario titolo competenti e responsabili.
In particolare, come si è avuto modo più volte di precisare,
le iscrizioni, oltre a impegnare in maniera diretta e partecipata le istituzioni
scolastiche e l'Amministrazione nelle sue articolazioni centrali e territoriali,
chiamano in causa il ruolo delle regioni e delle autonomie locali, titolari di
importanti attribuzioni quali, ad esempio, quelle relative all'erogazione di
servizi intesi a garantire la piena e generalizzata fruizione del diritto allo
studio, gli interventi legati alle misure di razionalizzazione delle strutture
scolastiche e alla distribuzione dell'offerta formativa nelle rispettive realtà
territoriali, alla messa a disposizione dei locali e delle relative dotazioni.
Attribuzioni che si sono progressivamente arricchite e
ampliate nel tempo, per effetto di una sempre più accentuata devoluzione di
funzioni e dell'assunzione di nuove e qualificate incombenze, in ossequio al
principio di sussidiarietà, richiamato dalla
legge n. 15 marzo
1997, n. 59, dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
e dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3. Nell'ottica su accennata si
collocano, altresì, gli specifici compiti assegnati alle regioni in base
all'Accordo Quadro del 19/6/2003
e ai Protocolli d'intesa stipulati con gli Uffici scolastici
regionali, finalizzati all'attivazione, attraverso l'ampliamento dell'offerta
formativa, di percorsi di istruzione e formazione professionale; compiti
richiamati dall'articolo 28 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, relativo
al secondo ciclo.
Giova ribadire, inoltre, che le iscrizioni non si
concretizzano in un procedimento di carattere meramente burocratico, ma
consistono in un evento di più ampia e rilevante portata, come prova il fatto
che costituiscono per le famiglie e gli stessi alunni un importante momento di
esame, valutazione e scelta di percorsi e opportunità educative e formative,
spesso destinato a produrre effetti oltre l'ambito scolastico e ad incidere
sulle ulteriori scelte di vita e professionali.
I nuovi modelli didattici e organizzativi individuati dai
processi di riforma in corso e la personalizzazione dei percorsi di studio
rendono ancor più attuale il momento delle iscrizioni che diviene occasione e
motivo di riflessione da parte delle famiglie e ricerca di soluzioni che possano
meglio e più efficacemente corrispondere alle vocazioni e agli interessi dei
propri figli.
In relazione a ciò, si rivela indispensabile che le famiglie
e gli alunni siano sostenuti e guidati da una puntuale e mirata opera di
informazione, sensibilizzazione e indirizzo da parte degli Uffici scolastici,
delle scuole e di quanti, direttamente o indirettamente, sono investiti di
funzioni e compiti connessi alla delicata materia. Il complesso delle attività e
delle procedure attraverso le quali si concretizzano le iscrizioni, è, altresì,
funzionale a tutta una serie di fasi e di operazioni da cui dipende il regolare
avvio dell'anno scolastico. Si citano, a titolo di esempio, la determinazione
delle consistenze della popolazione scolastica, la previsione e l'elaborazione
delle quantità e delle tipologie delle dotazioni di organico, la mobilità del
personale, il conferimento degli incarichi.
Ciò premesso, il termine di scadenza per la presentazione
delle domande di iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle classi delle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2006/2007,
è fissato al 25 gennaio 2006.
Con specifico riferimento ai diversi settori scolastici
interessati, si forniscono di seguito opportune istruzioni ed indicazioni.
SCUOLA DELL'INFANZIA
Tenuto conto della crescente rilevanza educativa e sociale
della scuola dell'infanzia e che la stessa
legge 28 marzo 2003, n. 53
e il decreto legislativo 19 febbraio
2004 n. 59 ne hanno previsto la graduale
generalizzazione, questo Ministero, anche al fine di corrispondere alle
crescenti diffuse richieste della famiglie, già da tempo sta provvedendo a
progressivi, significativi incrementi delle dotazioni di organico, con
conseguente ampliamento delle opportunità di fruizione di tale importante
servizio.
Gli anticipi di iscrizione
L'articolo 2 del citato decreto legislativo
n. 59/2004 prevede che le bambine e i bambini che
compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di
riferimento possono essere iscritti al primo anno della scuola dell'infanzia.
Tale istituto, ai sensi dell'articolo
7, comma 4 della legge n. 53/2003, sta trovando nei
diversi contesti attuazione graduale attraverso interventi e soluzioni di
carattere sperimentale, in relazione "alla
disponibilità dei posti ed alle risorse finanziarie dei Comuni secondo gli
obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza
comunale dal patto di stabilità".
Come è noto, per l'anno scolastico 2005/2006 è stato
possibile dare attuazione soltanto parziale all'istituto degli anticipi nella
scuola dell'infanzia, a causa della mancata realizzazione di alcune preliminari
condizioni di fattibilità. In dipendenza di tale situazione si è convenuto, in
sede di Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali, di prorogare il
termine di messa a regime degli anticipi fissato dal citato
art. 7 della legge n. 53/2003,
mediante apposito intervento legislativo, attualmente all'esame del Parlamento.
Conseguentemente, per l'anno scolastico 2006/2007 deve
intendersi prorogata la fase sperimentale che caratterizza il periodo
transitorio definito dall'art. 7,
comma 4 della legge n. 53/2003, fermo restando
l'impegno di questa Amministrazione di attivare tutte le iniziative (ivi
comprese quelle di cui all'art. 43 del
C.C.N.L.) e gli interventi atti a rimuovere gli
impedimenti che ancora si frappongono alla regolare attuazione dell'istituto
degli anticipi.
Pertanto, per l'anno scolastico 2006/2007 i genitori delle
bambine e dei bambini che compiranno i tre anni di età entro il 28 febbraio 2007
potranno avvalersi della facoltà di presentare domanda di iscrizione anticipata,
alle condizioni e nei limiti esplicitati nelle
circolari sulle iscrizioni n. 2/2004
e n. 90/2004,
che, ad ogni buon conto, si ripropongono all'attenzione delle SS.LL.:
• esaurimento delle liste di attesa (costituite a livello di
singola istituzione scolastica o a livello comunale, secondo l'organizzazione
localmente adottata) delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di
accesso previsti dalla previgente normativa;
• disponibilità dei posti nella scuola interessata sia sul
piano logistico che su quello della dotazione organica dei docenti, secondo le
istruzioni che saranno successivamente fornite con lo specifico provvedimento
annuale sugli organici;
• assenso del comune nel quale è ubicata l'istituzione
scolastica interessata, qualora lo stesso sia tenuto a fornire, con riguardo
all'attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense,
attrezzature, ecc.
E' appena il caso di far presente che, rispetto ai posti
disponibili, avranno diritto di precedenza nell'ammissione alla frequenza le
bambine e i bambini che compiranno i tre anni entro il 31 dicembre 2006.
Le richieste di ammissione anticipata alle quali non potrà
darsi esito positivo, saranno inserite in liste di attesa, secondo i criteri fin
qui adottati in ciascuna realtà locale.
I Direttori Generali regionali, dal canto loro, acquisiranno
tutti i dati e gli elementi inerenti le richieste eventualmente non soddisfatte,
affinché questa Amministrazione, previa attenta e programmata ricognizione,
possa valutare le possibilità e le iniziative da assumere ai fini
dell'accoglimento delle stesse.
Gli orari di funzionamento
Come è noto, gli orari annuali di funzionamento della scuola
dell'infanzia, previsti dal decreto
legislativo n. 59/2004, sono compresi tra un minimo di
875 ore ed un massimo di 1.700 ore. All'atto dell'iscrizione le famiglie
esprimeranno, come per il passato, la loro opzione per le articolazioni orarie
di cui al citato decreto legislativo, anche sulla base delle opportunità
educative e dei modelli organizzativi offerti dalle scuole.
Di tali opzioni si terrà debito conto ai fini della
determinazione delle dotazioni organiche relative all'anno 2006/2007.
SCUOLA PRIMARIA
In via preliminare è opportuno evidenziare che, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera f)
della legge n. 53/2003, sono soggetti al vincolo di
iscrizione coloro che compiono sei anni di età entro il 31 agosto 2006.
Ciò posto, va precisato che le innovazioni introdotte dalla
riforma della scuola primaria, aventi diretta attinenza con le operazioni di
iscrizione, si riferiscono, in particolare, a tre fattispecie: gli anticipi di
iscrizione alla prima classe, gli orari di funzionamento, gli insegnamenti e le
attività facoltativi e opzionali.
Gli anticipi di iscrizione alla prima classe
La legge n. 53/2003
stabilisce che, una volta a regime, le famiglie hanno
la facoltà di iscrivere alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono
sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno di riferimento; tale facoltà, per
l'anno scolastico in corso, è stata limitata al compimento dei sei anni di età
entro il 31 marzo.
Per l'anno scolastico 2006/2007, tenuto conto delle risorse
disponibili, il termine per il compimento dell'età di ammissione anticipata alla
prima classe della scuola primaria è fissato, come da decreto ministeriale, al
30 aprile 2007 e
riguarda, pertanto, tutte le bambine e i bambini nati entro il 30 aprile 2001.
E' opportuno sottolineare che la domanda d'iscrizione
anticipata alla prima classe della scuola primaria costituisce, una volta
esercitata tale facoltà, un diritto delle famiglie, cui consegue l'obbligo di
accoglimento da parte delle scuole.
Gli orari di funzionamento
Come è noto, gli assetti ordinamentali della riforma
prevedono la seguente articolazione dell'orario delle attività didattiche:
– una quota oraria annuale obbligatoria delle lezioni di 891
ore (comma 1, articolo 7 del decreto
legislativo n. 59/2004), corrispondenti ad una media
settimanale di 27 ore;
– un'ulteriore quota di 99 ore annue, opzionali, facoltative
e gratuite per gli alunni (comma 2 del medesimo articolo 7), corrispondenti ad
una media settimanale di tre ore, destinate ad attività e insegnamenti coerenti
con il profilo educativo, da organizzare nell'ambito dell'offerta formativa,
tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie.
A tale monte ore complessivo va aggiunto, ai sensi del comma
4 del citato articolo 7, il tempo eventualmente riservato alla mensa e al dopo
mensa (nel limite massimo di 330 ore annue, corrispondente ad una media
settimanale di massimo 10 ore), concorrente anch'esso alla determinazione
dell'organico di istituto; tempo durante il quale è assicurata l'assistenza da
parte del personale docente.
All'atto delle iscrizioni le famiglie possono determinarsi
per la scelta del solo orario obbligatorio o dell'orario obbligatorio integrato
con quello facoltativo e opzionale, nonché del tempo eventualmente riservato
alla mensa e al dopo mensa.
Le attività e gli insegnamenti facoltativi e opzionali
L'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo
n. 59/2004 prevede che, a sostegno della
personalizzazione dei piani di studio, le istituzioni scolastiche organizzano,
nell'ambito del Piano dell'offerta formativa, attività facoltative opzionali e
insegnamenti coerenti con il profilo educativo, tenendo conto delle prevalenti
richieste delle famiglie, da formulare all'atto dell'iscrizione.
In coerenza con il Piano dell'offerta formativa di istituto,
secondo una logica di progressivo ampliamento e arricchimento finalizzata alla
personalizzazione dei piani di studio e per agevolare le richieste delle
famiglie, si raccomanda alle istituzioni scolastiche interessate di presentare
alle famiglie, in occasione delle iscrizioni e secondo modalità rimesse alla
propria autonoma determinazione, il repertorio delle attività e degli
insegnamenti facoltativi e opzionali predisposti dalle stesse istituzioni per il
prossimo anno scolastico, sulla base delle risorse professionali disponibili.
Le famiglie potranno esercitare facoltà di scelta delle
attività e degli insegnamenti offerti dalla scuola entro le 99 ore annue.
Le scuole, dal canto loro, potranno, nella loro autonomia,
organizzarsi anche in rete, al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle
famiglie.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Nella scuola secondaria di I grado nel prossimo anno i nuovi
assetti ordinamentali educativi e didattici introdotti dalla riforma si
applicheranno anche alle terze classi.
Inoltre, sempre dal prossimo anno scolastico, per effetto
dell'art. 25 del decreto legislativo
n. 226/2005, che ha previsto alcune disposizioni
integrative delle norme relative al primo ciclo di istruzione, la scuola
secondaria di I grado sarà interessata a significative modifiche del quadro
orario obbligatorio delle lezioni, fatta eccezione, per le ragioni che di
seguito si preciseranno, per l'insegnamento "potenziato" della lingua inglese.
Anche in riferimento a quanto sopra, si richiamano
all'attenzione delle SS.LL. i seguenti profili della riforma della scuola
secondaria di I grado che assumono particolare rilievo in relazione agli
adempimenti delle iscrizioni.
Gli orari di funzionamento
Rispetto all'attuale orario obbligatorio delle lezioni,
corrispondente ad una media di 27 ore settimanali, le due ore aggiuntive
risultanti dalle integrazioni apportate dal
citato art. 25 del decreto legislativo n. 226,
sono destinate ad incrementare, per l'intera durata del corso, di un'ora
settimanale l'insegnamento della lingua inglese, per un totale complessivo
settimanale di tre ore, e di un'ora l'insegnamento della tecnologia, per un
totale complessivo di due ore settimanali.
Ne deriva che dal prossimo anno scolastico l'orario di
funzionamento obbligatorio annuale sarà di 957 ore, corrispondenti ad una media
settimanale di 29 ore, cui si aggiungeranno ulteriori 132 ore annuali, opzionali
facoltative e gratuite per gli alunni, corrispondenti ad una media settimanale
di quattro ore, destinate ad attività e insegnamenti coerenti con il profilo
educativo, da organizzare nell'ambito dell'offerta formativa, tenendo conto
delle prevalenti richieste delle famiglie.
A tale monte ore di insegnamenti e attività didattiche può
essere aggiunto, come è noto, ai sensi del comma 4 del citato articolo 10, un
ulteriore tempo dedicato alla mensa e al dopo mensa, per un massimo di 231 ore
annuali, corrispondenti ad una media settimanale di 7 ore.
Le famiglie degli alunni delle prime classi delle scuole
secondarie di I grado potranno, pertanto, esprimere le loro scelte, all'atto
dell'iscrizione, tra l'orario annuale obbligatorio delle lezioni e l'orario
articolato sul tempo aggiuntivo di ulteriori 132 ore annue, nonché sul tempo
eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa.
Per l'anno scolastico 2006/2007, tenuto conto di quanto
previsto dall'articolo 14 del decreto
legislativo n. 59/2004, restano confermati, per tutte
le classi, i criteri di costituzione dell'organico fissati dal
D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782
e successive modifiche e integrazioni; di conseguenza gli organici verranno
determinati secondo la citata, pregressa normativa e sulla base delle
indicazioni ed istruzioni che verranno diramate a parte.
L'insegnamento della lingua inglese
Il comma 2
dell'art. 25 del già citato decreto legislativo n. 226/2005,
con riferimento all'insegnamento della lingua inglese, ha previsto che le
famiglie possano richiedere per i propri figli l'utilizzazione anche del monte
ore dedicato alla seconda lingua comunitaria, per un una media complessiva di
165 ore annue (pari a cinque ore settimanali), risultanti dall'accorpamento
degli orari dei due insegnamenti; tanto al fine di offrire agli studenti
l'opportunità di conseguire un livello di apprendimento della lingua inglese
analogo a quello della lingua italiana.
La norma dispone, altresì, che tale scelta abbia graduale
attuazione a cominciare dalla prime classi e sia vincolante per l'intera durata
della scuola secondaria di primo grado e per tutto il percorso del secondo ciclo
di istruzione e formazione. In considerazione del fatto che, ai sensi
dell'art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 59/2004,
la riforma degli ordinamenti per quanto riguarda la scuola secondaria
di I grado andrà compiutamente a regime al termine dell'anno scolastico
2006/2007, e che, con riferimento al secondo ciclo, avrà avvio graduale soltanto
dall'anno scolastico 2007/2008, il
citato art. 25, 2 comma, del decreto legislativo n. 226/2005
potrà trovare applicazione solo dall'anno scolastico 2007/2008.
Le attività e gli insegnamenti facoltativi e opzionali
L'articolo 10, comma 2 del decreto
legislativo n. 59/2004, nel prevedere che le
istituzioni scolastiche organizzino, nell'ambito del Piano dell'offerta
formativa, attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, in
relazione ai quali le famiglie esercitano facoltà di scelta, dispone che le
predette richieste siano formulate all'atto dell'iscrizione da parte delle
famiglie stesse.
Sarà cura, pertanto, delle istituzioni scolastiche
interessate, in una logica di ampliamento e di arricchimento dell'offerta
formativa finalizzata alla personalizzazione dei piani di studio, presentare
alle famiglie, secondo modalità assunte nella propria autonoma determinazione,
il repertorio degli insegnamenti e delle attività opzionali che le istituzioni
medesime, sulla base delle risorse professionali disponibili, avrà predisposto
per il prossimo anno scolastico. Le famiglie potranno esercitare le proprie
scelte tra le varie opportunità offerte dalla scuola, entro il limite delle 132
ore annue, esprimendo opzione tra le diverse tipologie di insegnamenti e di
attività presentate.
Le scuole, dal canto loro, al fine di ampliare e
razionalizzare la scelta delle famiglie, potranno, nella loro autonomia,
organizzarsi anche in rete. Specifica menzione merita l'insegnamento dello
strumento musicale per il quale, per effetto
dell'articolo 23 del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226, è assicurata una quota oraria
obbligatoria non inferiore a quella prevista per i corsi ad indirizzo musicale.
Tale quota oraria è obbligatoria per gli studenti che frequentano tali corsi ed
è aggiuntiva rispetto alle 957 ore obbligatorie previste
dall'art. 10, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2004,
così come modificato dall'art. 25 del
citato decreto legislativo n. 226/2005;
conseguentemente, l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa e opzionale
degli studenti, di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un
corrispondente numero di ore.
ISTITUTI COMPRENSIVI
Si conferma, come per gli anni precedenti, che nell'ambito
degli istituti comprensivi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di
I grado, non è richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola
secondaria di I grado da parte delle famiglie degli alunni che hanno frequentato
nello stesso istituto la quinta classe della scuola primaria.
L'obbligo di presentare formale domanda di iscrizione
sussiste soltanto quando le famiglie intendono far frequentare ai propri figli
un istituto scolastico diverso da quello comprensivo, nel quale stanno
concludendo l'ultimo anno del corso di scuola primaria.
In tutti gli altri casi di istituti non comprensivi le
domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado, da
indirizzare al dirigente scolastico della scuola prescelta, dovranno essere
presentate per il tramite di quello della scuola primaria di provenienza, che
provvederà a trasmetterle, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del
termine del 25 gennaio 2006, alla istituzione scolastica interessata.
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERCORSI SPERIMENTALI
DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Ai sensi del
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, coloro che
concludono nel presente anno scolastico il percorso del primo ciclo di
istruzione con il superamento dell'esame di Stato hanno l'obbligo di iscrizione
agli istituti secondari di secondo grado o, come da
art. 28 decreto legislativo n. 226/2005,
ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale.
E' opportuno premettere che l'iscrizione ad uno dei due
percorsi preclude la possibilità di presentare contestualmente domanda di
iscrizione all'altro percorso. Nel primo caso,
gli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli
istituti statali, paritari e legalmente riconosciuti, ai fini della prosecuzione
del proprio percorso di studi nel sistema dell'istruzione, indirizzeranno le
domande di iscrizione alla prima classe al dirigente scolastico dell'istituto
secondario di II grado prescelto.
Le domande in questione saranno presentate ai dirigenti
scolastici delle scuole secondarie di I grado frequentate, i quali:
– provvederanno a trasmetterle alle scuole di destinazione
entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 25 gennaio 2006;
– verificheranno il reale assolvimento del diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione da parte degli interessati, rilevando i casi e
le ragioni di inosservanza;
– attiveranno tutti gli interventi che dovessero rendersi
necessari.
Si richiama la particolare attenzione sull'esigenza di
informare le famiglie che l'iscrizione alle prime classi di tutti gli istituti
di istruzione secondaria di II grado, ivi compresi gli attuali istituti
professionali, garantisce la prosecuzione degli studi, secondo il vigente
ordinamento, per l'intera durata del percorso quinquennale; ciò in
considerazione del fatto che la riforma del secondo ciclo prenderà avvio con
gradualità a partire dall'anno scolastico 2007/2008 e che lo stesso
decreto legislativo n. 226/2005,
al comma 6 stabilisce che "i corsi avviati prima
dell'attivazione dei nuovi percorsi proseguono fino al loro completamento".
Si conferma che la domanda di iscrizione deve essere
presentata ad un solo istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
Nel secondo caso,
va precisato che, in attuazione del
citato art. 28 del decreto legislativo 226/2005, anche
per il prossimo anno scolastico è prevista la possibilità, per gli studenti che
concludono la scuola secondaria di I grado, di accedere ai percorsi sperimentali
di formazione professionale - la cui durata, come è noto, è almeno triennale -,
in attuazione dell'Accordo-Quadro
sottoscritto in data 19 giugno 2003 da questo
Ministero, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalle regioni,
dalle province autonome di Trento e Bolzano, dai rappresentanti delle province,
dei comuni e delle comunità montane, cui hanno fatto seguito specifici
Protocolli di intesa stipulati con gli Uffici scolastici regionali.
Poiché le Intese sottoscritte con le regioni prevedono
percorsi formativi differenziati nei diversi contesti territoriali, le famiglie,
per esercitare consapevolmente le proprie opzioni, dovranno fare riferimento al
quadro delle offerte emergenti dai Protocolli sottoscritti a livello regionale.
A tale fine gli Uffici scolastici regionali, d'intesa con i
competenti Assessorati delle rispettive regioni, definiranno i tempi e le
modalità di iscrizione ai suddetti percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale e ne daranno tempestiva e puntuale informazione ai
dirigenti scolastici interessati.
Perché il diritto-dovere all'istruzione possa trovare
attuazione nella misura più ampia e partecipata, si raccomanda vivamente di
promuovere, nelle forme ritenute più idonee, tutti gli interventi di sostegno e
orientamento di cui è menzione
all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 76/2005,
nonché di porre in essere tutte le iniziative volte a realizzare le condizioni
per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo da parte di
coloro che ne siano sprovvisti.
Con l'occasione si evidenzia che i titoli e le qualifiche
rilasciati dalle regioni al termine del triennio dei corsi sperimentali sono
utilmente spendibili su tutto il territorio nazionale in quanto rispondenti agli
standard minimi formativi relativi alle competenze di base (aree tecnologica,
scientifica, storico-socio-economica e dei linguaggi), di cui all'Accordo
in sede di Conferenza Stato-regioni del 15 gennaio
2004, nonché alla certificazione finale e ai
passaggi tra i sistemi formativi, di cui alla
Conferenza unificata del 28 ottobre 2004.
Con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale di cui al più volte
citato Accordo-Quadro,
i dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di I grado, dai
quali provengono gli studenti interessati, verificheranno l'assolvimento del
diritto-dovere al fine di rilevare i casi e le ragioni di inosservanza e di
promuovere tutte le azioni che si dovessero rendere necessarie.
Sempre con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione
e formazione professionale di cui al
più volte citato Accordo-Quadro, le verifiche per
l'accertamento delle iscrizioni terranno conto dei termini e delle modalità
definiti in sede regionale, attraverso opportune intese tra gli Uffici
scolastici regionali e i competenti Assessorati regionali.
Ad ogni buon fine, in considerazione della circostanza che i
tempi di iscrizione ai corsi sperimentali di istruzione e formazione e di quelli
fissati per l'iscrizione alla scuola secondaria di II grado seguono scansioni
diverse e non si legano alle normali cadenze dell'anno scolastico, le SS.LL.,
d'intesa con le strutture regionali competenti, vorranno impartire ai dirigenti
scolastici delle scuole secondarie di I grado, di provenienza degli alunni che
abbiano optato per i percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale, le opportune istruzioni intese a verificare l'effettivo esercizio
del diritto-dovere da parte degli interessati. Tale verifica dovrà essere
effettuata anche nei confronti di coloro che hanno presentato o presenteranno
domanda per sostenere gli esami di licenza media in qualità di privatisti, se
ancora rientranti nei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni.
Gli Uffici scolastici regionali stabiliranno opportuni
accordi con le regioni per procedere all'implementazione e all'adeguamento delle
anagrafi dei soggetti destinatari degli interventi di formazione fino al
diciottesimo anno di età o fino al conseguimento di una qualifica professionale.
Le situazioni sopra evidenziate e la complessità della
materia delle iscrizioni impongono che i Direttori Generali regionali e i
dirigenti scolastici coinvolti seguano direttamente le varie operazioni
attraverso le quali si effettuano le iscrizioni ed in particolare svolgano
un'accorta e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei
confronti delle famiglie, degli alunni e di quanti, a vario titolo, sono
coinvolti e interessati alla delicata incombenza.
Ai fini della verifica dell'assolvimento del diritto-dovere
sia nel sistema di istruzione che nel sistema di istruzione e formazione
professionale, saranno effettuate apposite rilevazioni, mediante l'utilizzo di
procedure informatiche, con l'uso di specifica modulistica e con le soluzioni
applicative messe a disposizione dalla Direzione Generale per i Sistemi
informatici del Miur, secondo le procedure e le modalità già adottate negli anni
decorsi. Al riguardo si fa riserva di impartire apposite istruzioni.
ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA
Come è noto, la presenza, in continuo aumento, di soggetti
con cittadinanza non italiana ha assunto da diversi anni le caratteristiche di
un fenomeno strutturale, con il quale la nostra società ormai convive con
carattere di normalità ed ordinarietà. E' opportuno ricordare che i minori,
presenti in tutto il territorio nazionale e nei diversi gradi e ordini di
scuola, ai sensi dell'articolo 45 del
D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, regolamento di
attuazione del decreto legislativo n. 286/1998 sulla disciplina
dell'immigrazione e sulle condizioni dello straniero, hanno diritto
all'istruzione, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione di
soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, e sono
soggetti al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, secondo le
disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 76/2005.
L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di
ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori
italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I
minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di
documentazione irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva alla classe di
assegnazione.
I minori stranieri soggetti al diritto-dovere all'istruzione
e formazione vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica,
salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa,
tenendo conto:
a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che
può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore
rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di
preparazione;
c) del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di
provenienza;
d) del titolo di studio eventualmente posseduto.
Al fine di realizzare nella maniera più idonea l'integrazione
dei minori stranieri e creare i presupposti per un'effettiva funzionalità ed
efficacia dell'attività didattica, il collegio dei docenti delle istituzioni
scolastiche interessate formulerà proposte per la ripartizione degli alunni
stranieri nelle classi, evitando la costituzione di classi in cui risulti
predominante la loro presenza. Per un ulteriore approfondimento delle misure di
accompagnamento consigliate per favorire l'integrazione dei minori stranieri, si
rimanda alla lettura del citato
articolo 45 del D.P.R. n. 394/2005.
ISTRUZIONE PARENTALE
I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano
provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei minori soggetti al
diritto-dovere nel primo ciclo di istruzione, secondo quanto previsto
dall'articolo 111 del decreto legislativo n.
297/1994, debbono rilasciare al dirigente scolastico
della scuola viciniore alla propria residenza apposita dichiarazione da
rinnovare anno per anno.
Per quanto attiene all'esame di idoneità degli alunni
interessati all'istruzione parentale o comunque frequentanti scuole non statali
o paritarie, si rinvia alle disposizioni in materia, diramate con la
circolare ministeriale n. 85/2004
e integrate con la successiva
circolare n. 10/2005,
con riserva di eventuali aggiornamenti, qualora dovessero rendersi necessari.
CORSI PER ADULTI
Il termine per l'effettuazione delle iscrizioni ai corsi per
adulti finalizzati all'alfabetizzazione culturale, ai corsi di scuola secondaria
di I grado per adulti (150 ore), ai corsi serali presso gli istituti di
istruzione secondaria di II grado, nonché ai corsi aventi ad oggetto
l'attuazione di progetti di sperimentazione finalizzati a favorire il rientro
degli adulti nel sistema formativo, è fissato al 31 maggio 2006.
Tale termine non è ovviamente applicabile ai fini
dell'ammissione ai corsi a carattere modulare rientranti nell'offerta formativa
libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche.
La fissazione del succitato termine ordinario mira a
consentire l'ordinato svolgimento, nei tempi previsti, delle attività
propedeutiche all'inizio dell'anno scolastico. Tuttavia, in relazione a
specifiche, eccezionali ragioni impeditive riferite a singoli interessati, è
possibile, attraverso l'adozione di formale provvedimento, accettare iscrizioni
anche dopo la data del 31 maggio 2006 e, comunque, non oltre l'inizio delle
lezioni per l'anno scolastico 2006/2007.
MODULISTICA E ISCRIZIONE ON-LINE
Si forniscono in allegato, a titolo orientativo, i modelli
relativi alle iscrizioni degli alunni alla scuola dell'infanzia e alle scuole di
ogni ordine e grado, nonché concernenti la scelta delle diverse opportunità
formative
La modulistica comprende:
• Modulo unico di
domanda valido per tutte le iscrizioni
• Mod. A per la
scelta delle opportunità formative nella scuola dell'infanzia
• Mod. B1 per la
scelta delle opportunità formative nella scuola primaria
• Mod. B2 per la
scelta delle opportunità formative nella scuola secondaria di I grado
• Mod. C per la
scelta delle opportunità formative nella scuola secondaria di II grado
• Mod. D per
avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica
• Mod. E
integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento
della religione cattolica.
Si conferma anche per l'anno in corso la possibilità di
iscrizione on-line da parte degli alunni che si iscrivono alla prima classe di
istituti di istruzione secondaria di II grado. Le istruzioni relative a tale
procedura sono fornite direttamente sul sito di questo Ministero
(www.istruzione.it/news/2005/iscrizioni2006.shtml).
IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo
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